Gestioni condominiali

Lavori pubblici e crollo del fabbricato di un privato

Quando si eseguono lavori pubblici, come opere di consolidamento o di messa in sicurezza, può accadere che edifici privati vicini subiscano danni o addirittura crollino. In questi casi, diventa centrale stabilire chi è responsabile.

Anche se i lavori perseguono l’interesse collettivo, non può essere trascurato il diritto del proprietario danneggiato. È quindi necessario accertare eventuali errori, negligenze o omissioni di precauzioni da parte di chi ha eseguito l’intervento.

Un caso emblematico è la recente sentenza n. 1428/2025 del Tribunale di Messina, relativa a un immobile privato crollato in seguito a interventi pubblici per il contrasto al dissesto idrogeologico.


Il caso concreto

Il proprietario aveva citato in giudizio il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico e l’impresa appaltatrice, chiedendo il risarcimento dei danni per il crollo del fabbricato causato dai lavori.
Dalle indagini è emerso che:

  • La società esecutrice aveva effettuato scavi non previsti dal progetto, abbassando il piano di campagna e scavando fino a un metro di profondità;

  • Le distanze di sicurezza tra la strada di cantiere e l’edificio non erano state rispettate: risultavano comprese tra 0,10 m e 0,80 m, insufficienti a garantire la stabilità dell’immobile.


Attività pericolosa e responsabilità

Il Tribunale ha qualificato lo scavo come attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., che prevede l’obbligo di risarcire i danni salvo prova di aver adottato tutte le misure necessarie per evitarli.
Il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra i lavori e il cedimento dell’edificio, mentre l’impresa non ha provato di aver adottato adeguate cautele, nonostante fosse consapevole delle condizioni critiche dell’immobile.


Responsabilità del committente

Il giudice ha inoltre richiamato l’art. 2051 c.c., sottolineando la responsabilità da custodia del committente. Un ente pubblico che affida lavori in appalto mantiene la custodia dei luoghi e non può esimersi dalla responsabilità se non dimostrando il caso fortuito. Ha inoltre il dovere di vigilare e controllare l’operato dell’appaltatore, anche tramite il direttore dei lavori.


La decisione finale

Il Tribunale di Messina ha condannato in solido sia l’impresa esecutrice sia la Pubblica Amministrazione committente, riconoscendole responsabili dei danni subiti dal proprietario dell’immobile.

Fonte: condominioweb.com

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