Il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 23 luglio 2025, ha stabilito che il giudice può imporre a un condominio lavori urgenti per eliminare situazioni di degrado delle parti comuni, anche in assenza di un pericolo imminente di crollo, qualora sussista un ragionevole rischio di danno.
L’azione prevista dall’art. 1172 c.c. è quindi ammissibile quando vi sia una concreta probabilità che il danno si verifichi, senza necessità di attendere il suo effettivo manifestarsi.
Un condomino aveva presentato ricorso ex artt. 1172 c.c. e 700 c.p.c., denunciando gravi condizioni di dissesto dell’edificio e chiedendo interventi urgenti per tutelare la sicurezza propria e di terzi. La CTU disposta dal giudice ha evidenziato diffuse lesioni e fessurazioni in vari elementi strutturali, pur escludendo un crollo imminente.
Il Tribunale ha accolto il reclamo del condomino, chiarendo che: “Il danno temuto non richiede la certezza dell’evento, ma anche solo un pericolo ragionevole che esso possa verificarsi” (Cass. 4531/1992, 10282/2004).
È stata quindi ordinata l’esecuzione dei lavori indicati nella relazione tecnica, tra cui:
risanamento dell’intradosso del solaio della rampa carrabile e della passerella adiacente il pozzo luce;
interventi sui pilastri in cemento armato del piano cantinato;
ripristino del muro perimetrale e del parapetto della rampa.
Il Tribunale ha inoltre condannato il condominio alle spese processuali.
La decisione richiama i principi di Cass. n. 4531/1992, Cass. n. 10282/2004 e Cass. n. 1778/2007, secondo cui l’azione di danno temuto può essere accolta anche in assenza di pericolo immediato, purché sia dimostrata una situazione oggettiva idonea a generare rischi per persone o beni.
Il provvedimento conferma che l’art. 1172 c.c. tutela preventivamente i condomini e i terzi, consentendo interventi urgenti anche senza prova di un crollo imminente. È sufficiente dimostrare, tramite CTU o altri elementi oggettivi, un rischio concreto e prossimo di aggravamento del danno o di nuovi pericoli.
Fonte: condominioweb.com
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