L’elenco degli interventi incentivabili con il nuovo Conto termico 3.0 è definito con precisione. In assenza dei requisiti richiesti, il contratto d’appalto può essere dichiarato nullo.
Secondo l’art. 8 del nuovo decreto (in fase di approvazione), quando la richiesta proviene da condomini o persone fisiche, gli interventi che possono beneficiare degli incentivi sono:
Pompe di calore: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi, anche combinati per acqua calda sanitaria, alimentati da energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con contabilizzazione del calore per impianti sopra i 200 kW.
Sistemi ibridi: sostituzione di impianti con sistemi factory made o bivalenti a pompa di calore e contabilizzazione del calore (oltre 200 kW).
Solare termico: installazione di impianti per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, solar cooling o produzione di energia termica per processi produttivi e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento.
Biomasse: sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a biomassa, inclusi sistemi ibridi, con obbligo di contabilizzazione sopra i 200 kW.
Scaldacqua: sostituzione di modelli elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore.
Teleriscaldamento: allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti.
Microcogenerazione: sostituzione totale o parziale con unità alimentate da fonti rinnovabili.
La sentenza n. 2484/2024 del Tribunale di Cagliari ha stabilito che è nullo il contratto di fornitura di un impianto pubblicizzato come incentivabile tramite Conto termico quando tale incentivo non è ottenibile.
Nel caso giudicato, un impianto fototermico “a zero spese” da 32mila euro era stato venduto promettendo:
contributo del 65% tramite Conto termico,
un ulteriore 15% a carico della società fornitrice,
un piano cottura a induzione gratuito.
Tuttavia, l’impianto risultò non incentivabile: i lavori furono eseguiti in ritardo e senza collaudo, costringendo il committente ad agire in giudizio. Il giudice ha confermato la nullità del contratto per inadempimento, rigettando però il risarcimento per mancanza di prove documentali sui danni.
Non tutti gli interventi di efficientamento energetico rientrano nel Conto termico. Il decreto approvato il 5 agosto 2025 chiarisce che gli incentivi per il fotovoltaico valgono solo se l’impianto è abbinato alla sostituzione di sistemi di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
La vicenda conferma l’importanza di verificare preventivamente la reale incentivabilità dei lavori, per evitare contratti nulli e contenziosi.
Fonte: condominioweb.com
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