Gestioni condominiali

Amministratore e conto corrente

L’uso dei contanti in condominio: cosa dice la legge

Secondo l’art. 1129, settimo comma, c.c., l’amministratore è obbligato a far transitare tutte le somme ricevute o erogate per conto del condominio su un conto corrente bancario o postale intestato al condominio.
L’apertura di un conto corrente è quindi un obbligo per tutti i condomìni; fa eccezione solo il caso di edifici con meno di nove condòmini, per i quali la legge non impone questo vincolo.

Vediamo dunque quando l’amministratore può ricevere contanti, utilizzare il conto condominiale e prelevare denaro.


Pagamento in contanti degli oneri condominiali

I condòmini possono pagare in contanti, ma l’amministratore è tenuto a versare immediatamente le somme sul conto condominiale per garantire tracciabilità e trasparenza.
Non esiste un obbligo di ricevere esclusivamente bonifici o assegni: i contanti sono ammessi, purché l’operazione sia registrata nel rendiconto e nel registro di contabilità.
Anche la giurisprudenza lo conferma (Trib. Napoli, 3 febbraio 2023, n. 1232).


Uso del conto corrente condominiale da parte dell’amministratore

L’amministratore può utilizzare il conto corrente senza preventiva autorizzazione assembleare, ogni volta che sia necessario sostenere spese per la gestione ordinaria (manutenzione, bollette, fornitori) o per lavori straordinari urgenti (art. 1135 c.c.).
L’accesso diretto al conto è riservato all’amministratore, mentre i condòmini possono prenderne visione solo tramite lui.


Prelievi in contanti: quando sono consentiti

L’amministratore può prelevare denaro in contanti per pagamenti di piccolo importo, rispettando i limiti di legge sull’uso del cash.
Questa modalità è sconsigliata, ma può essere utile quando un bonifico risulterebbe inadeguato o antieconomico (ad esempio, per acquistare una lampadina o piccoli materiali di ferramenta).
In ogni caso, ogni prelievo deve essere annotato e tracciato, comparendo nel rendiconto annuale.


Il rischio di appropriazione indebita

L’amministratore che mescola il patrimonio condominiale con quello personale rischia il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), anche in assenza di ammanchi di cassa (Cass., 30 giugno 2020, n. 19519).
Una gestione opaca può portare alla revoca dell’incarico su decisione dell’assemblea o, in sua assenza, con ricorso al giudice.

Fonte: condominioweb.com

Amministratore condomini

ABR Amministrazioni è una realtà sempre rivolta alla massima competenza amministrativa e tecnica, e all'assoluta trasparenza nell’amministrazione condominiale.

I nostri punti di forza sono la competenza, l'economicità di gestione e l'efficienza nella soluzione di qualsiasi problematica che dovesse interessare il condominio e/o singoli condomini.

Richiedi Preventivo

Contattaci

Richiedi Intervento

Segnala