Una panoramica aggiornata sui limiti di utilizzo delle parti comuni e sulle principali criticità legate alla sosta dei veicoli nei cortili condominiali, alla luce della giurisprudenza più recente.
Nel condominio minimo, la sosta stabile e prolungata di un’autovettura in una porzione determinata del cortile comune integra un vero e proprio uso esclusivo della cosa comune, in violazione dell’art. 1102 c.c.. Tale comportamento impedisce agli altri partecipanti il pari uso, sia potenziale che attuale, dello spazio condiviso.
È inoltre illegittima, sempre ai sensi dell’art. 1102 c.c., l’apposizione di vasi, oggetti o ingombri sui gradini delle scale comuni, poiché tali condotte alterano la destinazione del bene e ne compromettono la sicurezza. Diversamente, è ritenuto lecito l’uso saltuario e non invasivo del vano sottoscala, purché non si traduca in un’occupazione stabile o in un pregiudizio concreto al godimento degli altri condomini.
Questi principi sono stati ribaditi dal Tribunale di Lodi con la sentenza n. 106 del 27 marzo 2026.
La controversia nasce quando alcuni condomini lamentano un utilizzo improprio delle parti comuni da parte dei vicini.
In particolare, veniva contestato che l’auto dei convenuti fosse parcheggiata in modo stabile e ripetuto sempre nello stesso punto del cortile, per lunghi periodi. Secondo gli attori non si trattava di una semplice sosta occasionale, ma di una vera e propria appropriazione di una porzione del bene comune, con conseguente lesione del diritto di pari utilizzo.
Ulteriori contestazioni riguardavano:
I convenuti, dal canto loro, chiedevano il rigetto delle domande, sostenendo che:
Il Tribunale ha chiarito che il cortile condominiale può certamente essere destinato alla sosta temporanea dei veicoli, trattandosi di utilizzo compatibile con la sua funzione.
Tuttavia, la sosta prolungata e stabile nello stesso punto configura un uso abusivo della cosa comune, in violazione dell’art. 1102 c.c.. Per questo motivo, è stato ordinato ai convenuti di non parcheggiare in modo stabile nel cortile, consentendo solo soste temporanee legate a esigenze contingenti.
Il giudice ha ritenuto illegittima anche la collocazione di vasi sui gradini della scala comune, poiché le scale devono rimanere completamente libere per garantire sicurezza e pieno utilizzo. Nel caso concreto, la presenza degli oggetti riduceva la già limitata fruibilità della scala.
È stata quindi disposta la rimozione immediata dei vasi.
Diversamente, il Tribunale ha rigettato la domanda relativa al vano sottoscala. Non essendo stata provata un’occupazione stabile e continuativa, l’utilizzo saltuario per oggetti di piccola entità rientra nel margine di tollerabilità previsto dall’art. 1102 c.c., in ossequio al principio di solidarietà condominiale.
Per garantire l’effettività della decisione, il Tribunale ha applicato una penale ex art. 614-bis c.p.c. pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo o per ogni nuova violazione, decorrenti dal settimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite sono state invece integralmente compensate, in considerazione della parziale soccombenza e della complessità della vicenda.
La pronuncia del Tribunale di Lodi ribadisce un principio essenziale: le parti comuni non possono essere trasformate in spazi privati di fatto.
L’art. 1102 c.c. consente a ciascun condomino di utilizzare il bene comune purché:
La giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che anche la sosta prolungata di veicoli nel cortile condominiale può integrare un abuso, in quanto idonea a comprimere il diritto degli altri condomini al pari godimento dello spazio (Cass. n. 3640/2004; Cass. n. 7618/2019).
In sintesi, anche una condotta apparentemente ordinaria come il parcheggio può diventare illecita quando si traduce in una occupazione stabile e impeditiva del bene comune, alterando l’equilibrio tra i diritti dei condomini.
Fonte: condominioweb.com
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