Per i servizi di gestione ordinaria delle parti comuni, come le pulizie condominiali, il contratto sottoscritto dall’amministratore può essere sufficiente a fondare il credito della ditta incaricata, anche in assenza di una preventiva delibera assembleare. Se il servizio è stato effettivamente svolto e il condominio non dimostra di aver pagato, la pretesa economica del fornitore può essere riconosciuta dal giudice.
È questo il principio ribadito dal Tribunale di Latina con la sentenza n. 1047 del 18 maggio 2026, pronunciata nell’ambito di una controversia relativa al pagamento di servizi di pulizia condominiale.
Una società addetta alle pulizie condominiali aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio per il pagamento di oltre 70 mila euro, somma richiesta quale corrispettivo per i servizi svolti nello stabile.
Il credito si fondava su:
Il condominio proponeva opposizione sostenendo:
La società creditrice, invece, evidenziava come il servizio di pulizia delle parti comuni rientrasse nell’ordinaria amministrazione e potesse quindi essere validamente affidato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare.
Il Tribunale ha ricordato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore mantiene il ruolo di attore in senso sostanziale. Ciò significa che deve dimostrare:
Una volta fornita questa prova, spetta invece al condominio dimostrare eventuali fatti estintivi dell’obbligazione, come l’avvenuto pagamento.
Nel caso concreto, la società ha prodotto:
Secondo il giudice, il servizio di pulizie condominiali rientra tra le attività di ordinaria gestione disciplinate dall’art. 1130 c.c.
L’amministratore, infatti, può:
Diversa è invece la disciplina degli interventi straordinari, per i quali è normalmente richiesta una preventiva deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 1135 c.c.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, l’amministratore avesse agito nell’ambito dei propri poteri rappresentativi.
Un passaggio centrale della vicenda ha riguardato il disconoscimento delle firme apposte sul contratto e sull’accordo successivo.
Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica grafologica, che ha confermato l’autenticità delle sottoscrizioni dell’amministratore.
Accertata l’autografia delle firme, il giudice ha riconosciuto piena validità ai documenti prodotti dalla società incaricata delle pulizie condominiali.
Altro elemento determinante è stato il fatto che il condominio non abbia dimostrato di aver effettuato pagamenti successivi all’accordo di riconoscimento del debito.
Inoltre, non vi è stata una contestazione specifica dell’effettiva esecuzione del servizio: la difesa si era concentrata soprattutto sull’assenza di delibere assembleari.
Per il Tribunale, questo comportamento processuale ha rafforzato la prova del credito vantato dalla società.
La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato:
Il confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione resta quindi fondamentale per valutare la validità degli impegni assunti dall’amministratore verso terzi.
La decisione del Tribunale di Latina conferma che, nei rapporti tra condominio e fornitori, non è sufficiente contestare genericamente la mancanza di una delibera assembleare per sottrarsi al pagamento.
Quando il contratto riguarda servizi ordinari come le pulizie condominiali, e risultano provati:
il credito della società incaricata può essere pienamente riconosciuto anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
L’amministratore conserva infatti il potere di gestire i servizi comuni nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, senza necessità di una preventiva autorizzazione assembleare per ogni incarico corrente.
Sì, quando il servizio rientra nell’ordinaria amministrazione del condominio. Le pulizie condominiali sono generalmente considerate attività ordinarie e l’amministratore può affidarle senza una preventiva autorizzazione dell’assemblea.
Non automaticamente. Se la ditta dimostra l’esistenza del contratto, l’effettiva esecuzione del servizio e il mancato pagamento, il condominio può essere comunque obbligato a pagare.
No. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, le sole fatture non sono sufficienti. Occorrono anche il contratto, la prova del servizio svolto e la dimostrazione del credito.
Una volta che la società dimostra il proprio credito, spetta al condominio provare di aver pagato oppure dimostrare fatti che estinguano o impediscano l’obbligazione.
L’amministratore può gestire i servizi di ordinaria amministrazione, come:
Nella maggior parte dei casi sì. Gli interventi straordinari richiedono normalmente una deliberazione assembleare preventiva, salvo situazioni urgenti.
Sì, se l’amministratore ha agito nell’ambito dei suoi poteri previsti dalla legge e il contratto riguarda servizi ordinari necessari alla gestione del condominio.
Sì, ma in giudizio può essere disposta una consulenza tecnica grafologica per verificare l’autenticità della sottoscrizione.
È il procedimento con cui il condominio contesta un decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore, ad esempio una ditta di pulizie condominiali o un fornitore di servizi.
Quando risultano provati:
Fonte: condominioweb.com
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