La nullità della nomina dell’amministratore di condominio per mancata indicazione del compenso è un tema centrale nella gestione condominiale, perché mette in discussione non solo la validità dell’incarico, ma anche gli effetti sugli atti successivi.
Una recente pronuncia del Tribunale di Bolzano (sent. n. 348 dell’11 aprile 2026) offre chiarimenti importanti, soprattutto per evitare che un vizio originario produca effetti “a catena” sull’intera attività del condominio.
Il punto di partenza è l’art. 1129, comma 14, c.c., che impone all’amministratore di indicare in modo analitico il proprio compenso al momento dell’accettazione dell’incarico.
👉 In assenza di tale indicazione, la nomina è nulla.
Non si tratta di un vizio formale sanabile: secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, manca un elemento essenziale del rapporto contrattuale. I condomini devono essere messi nelle condizioni di conoscere preventivamente i costi della gestione.
È comunque ammessa:
purché il tutto sia approvato dall’assemblea.
Qui emerge uno degli aspetti più rilevanti della decisione.
La nullità della nomina non comporta automaticamente la nullità delle delibere assembleari successive.
Questo perché prevale il principio di continuità dell’azione amministrativa:
In sostanza, il sistema evita il blocco della gestione condominiale.
La sentenza affronta anche un secondo tema chiave: l’annullamento delle delibere di approvazione del bilancio per errori nei criteri di ripartizione.
Il Tribunale distingue chiaramente tra:
Un principio fondamentale emerge con chiarezza:
👉 Le delibere di bilancio possono essere annullate (anche solo in parte) quando:
Al contrario, restano valide:
La decisione del Tribunale di Bolzano chiarisce due aspetti fondamentali:
Per amministratori e condomini, il messaggio è chiaro:
Fonte: condominioweb.com
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