Gestioni condominiali

Convocazione condominiale via WhatsApp

L'assemblea condominiale deve essere convocata nel rispetto delle modalità previste dalla legge. L'invio dell'avviso esclusivamente tramite WhatsApp non è sufficiente a garantire la regolarità della convocazione e può determinare l'annullabilità della delibera condominiale, se il condomino interessato impugna tempestivamente la decisione.

A chiarirlo è il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, con la sentenza dell'11 settembre 2026, che ha esaminato una controversia relativa proprio alla convocazione di un'assemblea attraverso un'applicazione di messaggistica.

La vicenda presenta però un ulteriore elemento interessante: una successiva assemblea aveva deliberato nuovamente sugli stessi argomenti, determinando la sostituzione della precedente deliberazione e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere sulla prima impugnazione.

Come deve essere convocata l'assemblea condominiale

L'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. stabilisce le modalità attraverso cui deve essere comunicato l'avviso di convocazione dell'assemblea.

La convocazione deve essere effettuata mediante posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax oppure consegna a mano, in modo da garantire la possibilità di dimostrare l'avvenuta comunicazione.

WhatsApp non rientra tra i mezzi espressamente previsti dalla norma. Di conseguenza, una convocazione dell'assemblea tramite WhatsApp non può essere considerata, di per sé, equivalente a una convocazione effettuata secondo le forme previste dalla legge.

Il problema non riguarda soltanto la possibilità materiale che il destinatario abbia letto il messaggio. La conoscenza della riunione e la regolarità della convocazione condominiale sono infatti questioni distinte.

Cosa succede se un condomino viene convocato solo su WhatsApp

La violazione delle regole sulla convocazione non comporta automaticamente la nullità della deliberazione.

Secondo la giurisprudenza, le irregolarità relative al procedimento di convocazione rientrano generalmente nell'annullabilità della delibera condominiale.

Questo significa che il condomino non ritualmente convocato deve contestare la deliberazione nei termini previsti dall'art. 1137 c.c.

Non è quindi sufficiente rilevare informalmente all'amministratore che la convocazione è stata effettuata attraverso WhatsApp. Per ottenere l'annullamento della deliberazione occorre esercitare tempestivamente il diritto di impugnazione.

Il caso deciso dal Tribunale di Lecce

Nel caso esaminato dal Tribunale di Lecce, un condomino aveva impugnato una deliberazione del 20 settembre 2023.

L'avviso di convocazione era stato trasmesso dall'amministratore esclusivamente tramite WhatsApp. Il condomino, che non aveva partecipato all'assemblea, aveva successivamente contestato sia la regolarità della convocazione sia alcune decisioni assunte dall'assemblea, tra cui l'approvazione del rendiconto.

Il verbale della riunione gli era stato poi comunicato tramite PEC, ma questo adempimento successivo non aveva sanato il problema relativo alla convocazione originaria.

La successiva assemblea può sostituire la precedente deliberazione

Un elemento decisivo della vicenda è rappresentato dalla successiva assemblea del 29 novembre 2023.

In quella sede il condominio aveva nuovamente affrontato diversi degli stessi argomenti oggetto della prima deliberazione, assumendo nuove decisioni.

Il Tribunale ha ritenuto che la seconda deliberazione avesse sostituito quella precedente, facendo venire meno l'interesse a decidere sull'impugnazione della prima delibera.

È stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla prima decisione.

Questo non significa, però, che l'irregolarità della prima convocazione sia diventata irrilevante.

La convocazione irregolare può incidere sulle spese del giudizio

Il Tribunale ha infatti applicato il principio della soccombenza virtuale.

In sostanza, anche se la prima deliberazione non doveva più essere annullata perché sostituita da una successiva decisione, il giudice ha valutato quale sarebbe stato l'esito della controversia se la deliberazione fosse rimasta in vigore.

Poiché la convocazione era stata effettuata esclusivamente tramite WhatsApp, il condominio è stato considerato virtualmente soccombente e ha dovuto sostenere le relative spese.

La vicenda dimostra quindi che una successiva assemblea non cancella necessariamente le conseguenze della precedente convocazione irregolare.

La seconda delibera deve comunque essere valida

La sostituzione della prima deliberazione non rende automaticamente valida la seconda.

Anche la nuova assemblea deve essere convocata correttamente e le decisioni assunte devono rispettare le disposizioni del Codice civile e della normativa condominiale.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Lecce, infatti, alcune parti della seconda deliberazione sono state successivamente annullate o dichiarate nulle per motivi autonomi.

Tra le questioni esaminate figuravano il rendiconto, il preventivo, alcuni riparti, la gestione del compenso dell'amministratore e le modalità di ripartizione di determinate spese straordinarie.

Il principio è importante: riconvocare correttamente l'assemblea non significa rendere automaticamente legittimo tutto ciò che viene nuovamente deliberato.

WhatsApp può sostituire la convocazione formale?

La sentenza conferma un orientamento già presente nella giurisprudenza.

La convocazione attraverso WhatsApp non costituisce, di per sé, uno dei mezzi formalmente previsti dall'art. 66 disp. att. c.c.

Anche l'eventuale conoscenza effettiva della data della riunione non elimina necessariamente il vizio della convocazione.

La questione deve essere distinta dalla possibilità che un regolamento condominiale preveda specifiche modalità convenzionali compatibili con la disciplina applicabile. Non è quindi corretto sostenere che qualsiasi comunicazione digitale sia sempre illegittima, ma neppure che la semplice lettura di un messaggio WhatsApp renda automaticamente regolare la convocazione.

Il ruolo dell'amministratore di condominio

Per l'amministratore di condominio, il rispetto delle modalità di convocazione rappresenta un passaggio fondamentale nella gestione dell'assemblea.

Una convocazione effettuata attraverso un canale non idoneo può infatti aprire la strada a un'impugnazione della deliberazione e, anche quando una successiva assemblea consenta di superare il problema, può generare costi e contenziosi evitabili.

Per questo è opportuno utilizzare modalità che consentano di dimostrare sia l'invio sia la corretta comunicazione dell'avviso ai condomini aventi diritto.

La gestione ordinata delle convocazioni, insieme alla corretta predisposizione dell'ordine del giorno e del verbale, rappresenta uno degli aspetti essenziali di una amministrazione condominiale trasparente e corretta.

Cosa insegna questa sentenza ai condomini

La pronuncia del Tribunale di Lecce offre alcune indicazioni pratiche.

Il condomino che riceve soltanto un messaggio WhatsApp per essere convocato a un'assemblea non dovrebbe considerare automaticamente regolare la convocazione. Se ritiene di non essere stato convocato secondo le modalità previste dalla legge, può valutare con attenzione la possibilità di impugnare la delibera condominiale.

Allo stesso tempo, è importante non confondere la mancata partecipazione all'assemblea con l'irregolarità della convocazione: anche chi era concretamente a conoscenza della riunione deve verificare le specifiche circostanze del caso.


FAQ

La convocazione dell'assemblea condominiale tramite WhatsApp è valida?

L'invio dell'avviso esclusivamente tramite WhatsApp non rientra tra le modalità espressamente indicate dall'art. 66 disp. att. c.c. e può determinare l'annullabilità della deliberazione, se il condomino interessato impugna tempestivamente.

Una convocazione irregolare rende nulla la delibera?

Non necessariamente. I vizi relativi alla convocazione dell'assemblea rientrano generalmente nell'annullabilità e non nella nullità della deliberazione.

Il condomino deve impugnare la delibera?

Sì. Il soggetto che ritiene di non essere stato regolarmente convocato deve far valere il vizio attraverso l'impugnazione nei termini previsti dall'art. 1137 c.c.

Una seconda assemblea può sostituire una delibera precedente?

Sì, quando la nuova deliberazione interviene sugli stessi argomenti e ricorrono le condizioni riconosciute dalla giurisprudenza. In questo caso può verificarsi la cessazione della materia del contendere sulla prima impugnazione.

La seconda deliberazione è automaticamente valida?

No. Anche la nuova assemblea deve essere regolarmente convocata e le decisioni devono rispettare le disposizioni di legge. Eventuali nuovi vizi possono essere autonomamente contestati.

Il condominio può essere condannato alle spese anche se la prima delibera viene sostituita?

Sì. Il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale e valutare quale sarebbe stato l'esito della controversia se la prima deliberazione non fosse stata sostituita.


Argomenti trattati: convocazione assemblea condominiale, WhatsApp e condominio, delibera condominiale, annullabilità delibera, amministratore di condominio, impugnazione delibera, art. 66 disp. att. c.c., art. 1137 c.c., assemblea condominiale, Tribunale di Lecce.


Fonte: condominioweb.com

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