Le assemblee condominiali si stanno evolvendo insieme alle tecnologie digitali. Sempre più spesso, infatti, i condomini partecipano alle riunioni collegandosi da remoto mentre altri sono presenti fisicamente nel luogo indicato nella convocazione. Ma una assemblea condominiale in modalità mista è davvero valida?
Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha fornito importanti chiarimenti, confermando che la partecipazione contemporanea in presenza e tramite videoconferenza non comporta alcuna invalidità delle deliberazioni, purché siano rispettate precise condizioni che garantiscano il diritto di intervento e di voto di tutti i partecipanti.
Con la sentenza n. 7975 del 20 maggio 2026, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di un condomino che aveva impugnato diverse delibere approvate durante un'assemblea svolta in modalità mista.
L'assemblea si era tenuta presso lo studio dell'amministratore, con alcuni condomini presenti fisicamente e altri collegati tramite piattaforma telematica.
Secondo il ricorrente, la modalità organizzativa adottata avrebbe compromesso la regolarità dell'assemblea e la validità delle deliberazioni approvate.
Il giudice ha ribadito che l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile non vieta lo svolgimento delle assemblee in modalità mista.
Affinché la riunione sia legittima, devono tuttavia essere rispettati alcuni requisiti fondamentali:
Nel caso esaminato, l'avviso di convocazione conteneva link e credenziali di accesso alla piattaforma, consentendo a tutti i condomini di partecipare regolarmente.
Uno dei punti più significativi della decisione riguarda proprio la compatibilità tra partecipazione fisica e telematica.
Secondo il Tribunale, non esiste alcuna norma che impedisca lo svolgimento di assemblee con partecipanti presenti e collegati contemporaneamente.
Ciò che conta non è il mezzo utilizzato per partecipare, ma la concreta possibilità di prendere parte ai lavori assembleari, intervenire nella discussione ed esprimere il proprio voto.
La tecnologia, se correttamente utilizzata, può garantire un controllo efficace delle presenze e una piena partecipazione dei condomini collegati da remoto.
La sentenza affronta anche numerose contestazioni relative agli aspetti formali dell'assemblea.
Il Tribunale ha chiarito che:
Si tratta di precisazioni particolarmente rilevanti per amministratori e condomini, poiché confermano un orientamento favorevole all'utilizzo delle modalità telematiche purché organizzate correttamente.
La controversia riguardava anche la ratifica di una spesa già sostenuta dall'amministratore per la realizzazione di una nuova linea di adduzione idrica collegata a un pozzo condominiale.
Anche sotto questo profilo il Tribunale ha respinto le contestazioni.
Secondo il giudice, l'assemblea può ratificare interventi già eseguiti dall'amministratore, anche in assenza del requisito dell'urgenza, purché la spesa sia adeguatamente documentata e rientri nelle competenze assembleari.
Inoltre, trattandosi di una spesa già sostenuta, non era necessario costituire il fondo speciale previsto per l'approvazione preventiva di lavori straordinari.
La decisione del Tribunale di Roma conferma che le assemblee condominiali online e in presenza possono convivere senza problemi giuridici.
L'elemento decisivo non è la modalità organizzativa scelta, ma il rispetto dei diritti dei condomini e delle regole previste dalla legge.
Per evitare contestazioni è fondamentale che l'amministratore:
La giurisprudenza più recente sembra ormai orientata a riconoscere la piena legittimità delle assemblee miste, purché vengano preservati trasparenza, collegialità e partecipazione effettiva.
Sì. La presenza contemporanea di condomini in sala e collegati online è consentita dalla normativa, purché siano rispettate le garanzie di partecipazione previste dall'art. 66 disp. att. c.c.
Sì. La partecipazione da remoto richiede il consenso preventivo della maggioranza dei condomini.
Sì. Le istruzioni tecniche, comprese eventuali credenziali di accesso, devono essere indicate chiaramente nella convocazione.
No. È sufficiente che le presenze risultino correttamente riportate nel verbale dell'assemblea.
Sì. L'assemblea può approvare successivamente una spesa già effettuata dall'amministratore, purché adeguatamente documentata.
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Fonte: condomioweb.com
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