Gestioni condominiali

Quando il diritto di antenna prevale

L'installazione di un'antenna all'interno di un edificio condominiale può generare controversie tra proprietari, soprattutto quando interessa parti dell'immobile la cui natura esclusiva o comune non è chiara. Una recente decisione del Tribunale di Napoli ha ribadito un principio fondamentale: chi chiede la rimozione di un'antenna deve dimostrare che questa sia realmente installata su una propria proprietà esclusiva.

La sentenza n. 11759 del 22 luglio 2026 evidenzia come il solo titolo di proprietà del lastrico solare non sia sufficiente a dimostrare anche la proprietà esclusiva del parapetto inserito nella facciata dell'edificio.

Il caso esaminato dal Tribunale

La proprietaria esclusiva di un terrazzo aveva citato in giudizio i titolari di un bar situato nello stesso stabile, sostenendo che questi avessero installato un'antenna televisiva senza la sua autorizzazione.

L'attrice chiedeva:

  • la rimozione dell'impianto;
  • il ripristino dello stato dei luoghi;
  • in subordine, un'indennità economica per la limitazione del proprio diritto di proprietà.

I convenuti hanno invece sostenuto che l'antenna fosse presente da molti anni, installata con il consenso del precedente proprietario e, soprattutto, hanno invocato il diritto di antenna previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Cos'è il diritto di antenna

L'art. 209 del d.lgs. 259/2003 tutela il diritto degli abitanti dello stesso edificio di installare antenne desterne per la ricezione dei servizi radiotelevisivi e radioamatoriali.

Tuttavia questo diritto non è assoluto.

L'installazione deve infatti rispettare alcuni principi fondamentali:

  • non deve impedire il normale utilizzo della proprietà interessata;
  • non deve provocare danni al bene o a terzi;
  • deve essere effettuata arrecando il minor sacrificio possibile alle parti comuni e alle proprietà esclusive, nel rispetto anche dell'art. 1122-bis c.c. e del decoro architettonico.

Perché il Tribunale ha respinto la domanda

Il punto decisivo della controversia non è stato tanto il diritto di antenna, quanto la mancanza di prova sulla proprietà del punto in cui l'antenna risultava installata.

Le fotografie prodotte in giudizio mostravano infatti un parapetto inserito nella continuità della facciata dell'edificio, elemento che normalmente viene considerato parte comune, salvo diversa dimostrazione.

L'attrice aveva prodotto soltanto il titolo attestante la proprietà esclusiva del lastrico solare, ma non aveva fornito alcuna prova che anche il parapetto appartenesse esclusivamente a lei.

In assenza di questa dimostrazione, il Tribunale ha ritenuto non provata la lesione del suo diritto di proprietà.

Nessuna consulenza tecnica ritenuta necessaria

La proprietaria sosteneva inoltre che l'antenna avrebbe potuto essere installata in altri spazi.

Il giudice, però, non ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica, poiché la questione preliminare della proprietà del parapetto non era stata dimostrata.

Di conseguenza non è stato necessario verificare se esistessero alternative tecniche per il posizionamento dell'impianto.

Rumori dell'antenna: servono prove concrete

L'attrice lamentava anche rumori prodotti dall'antenna durante le giornate di vento.

Anche questa richiesta è stata respinta.

Il Tribunale ha osservato che non erano stati prodotti rilievi fonometrici o altri elementi tecnici idonei a dimostrare il superamento della normale tollerabilità delle immissioni sonore.

Il principio consolidato della Cassazione

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte precisato che il diritto di antenna non attribuisce al proprietario la libertà di scegliere qualsiasi punto dell'edificio.

Quando l'installazione interessa una proprietà esclusiva, chi intende collocare l'impianto deve dimostrare:

  • l'impossibilità di utilizzare spazi propri;
  • l'impossibilità di utilizzare parti comuni;
  • l'assenza di altre soluzioni tecnicamente praticabili.

Solo quando tali condizioni risultano provate può essere imposto un sacrificio alla proprietà individuale.

Se invece esistono alternative idonee, il proprietario può ottenere la rimozione dell'impianto.

La decisione del Tribunale di Napoli

Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che ricorressero contemporaneamente diversi elementi favorevoli ai convenuti:

  • gli immobili appartenevano allo stesso edificio;
  • il parapetto sembrava appartenere alla facciata comune;
  • mancava la prova della proprietà esclusiva del parapetto;
  • il presunto rumore non era stato dimostrato tecnicamente.

Per tali ragioni tutte le domande sono state respinte e l'attrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni

La sentenza conferma che il diritto di antenna rappresenta una tutela importante per i proprietari dello stesso edificio, ma non può comprimere automaticamente il diritto di proprietà altrui.

Allo stesso tempo, chi chiede la rimozione di un impianto deve dimostrare con precisione che l'antenna occupi una propria porzione esclusiva.

Quando manca questa prova, oppure il punto di installazione appartiene alle parti comuni, la domanda di rimozione rischia di essere respinta.

Nei contenziosi condominiali la corretta individuazione della natura comune o esclusiva degli elementi costruttivi dell'edificio rappresenta quindi un passaggio decisivo per la tutela dei diritti di tutti i condomini.


FAQ

Quando il proprietario può chiedere la rimozione di un'antenna?
Può richiederla quando dimostra che l'impianto occupa una proprietà esclusiva e che esistono soluzioni alternative tecnicamente praticabili.

Il diritto di antenna consente di installare l'impianto ovunque?
No. Il diritto di antenna non consente di scegliere liberamente il punto di installazione e deve rispettare i diritti degli altri proprietari.

Il parapetto del terrazzo è sempre di proprietà esclusiva?
No. Se il parapetto fa parte della facciata continua dell'edificio può essere considerato una delle parti comuni, salvo diverso titolo.

Il semplice titolo di proprietà del lastrico basta a dimostrare la proprietà del parapetto?
No. Occorre dimostrare specificamente che anche il parapetto appartenga alla proprietà esclusiva.

Per contestare il rumore di un'antenna sono sufficienti le dichiarazioni del proprietario?
No. Servono prove tecniche o altri elementi oggettivi che dimostrino il superamento della normale tollerabilità.


Argomenti trattati: diritto di antenna, proprietà esclusiva, parti comuni, parapetto condominiale, lastrico solare, Codice delle comunicazioni elettroniche, art. 1122-bis c.c., facciata condominiale, installazione antenna, Tribunale di Napoli, contenzioso condominiale, tutela della proprietà.


Fonte: condominioweb.com

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