Installare una telecamera per proteggere la propria abitazione è un diritto legittimo. Tuttavia, la ricerca di maggiore sicurezza non può trasformarsi in una sorveglianza continua delle aree comuni o degli accessi utilizzati da altri condomini o comproprietari. Una recente decisione della Corte d’Appello di Catanzaro ha ribadito un principio ormai consolidato: un impianto di videosorveglianza privato è illecito quando riprende stabilmente spazi condivisi o porzioni riconducibili alla sfera privata di altri soggetti.
La controversia nasce tra due comproprietari di uno stesso edificio. Uno di essi aveva installato diverse telecamere sia all’interno dello stabile sia nella corte comune, sostenendo che il sistema fosse necessario per prevenire furti, aggressioni, danneggiamenti e atti vandalici.
L’altro comproprietario ha invece contestato l’impianto, ritenendo che le riprese violassero la propria privacy e chiedendone la rimozione, oltre al risarcimento dei danni subiti.
In primo grado il Tribunale aveva ordinato la rimozione dell’impianto, rigettando però la richiesta di risarcimento. La vicenda è poi arrivata davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, che con la sentenza n. 805 del 3 giugno 2026 ha confermato la decisione.
L’accertamento tecnico disposto dal giudice ha evidenziato che le telecamere erano orientate verso:
Le registrazioni erano effettuate in modo continuativo, 24 ore su 24, con conservazione delle immagini su disco rigido.
Secondo la Corte, l’impianto non era limitato alla protezione della proprietà esclusiva del titolare, ma consentiva un controllo costante di spazi condivisi e di aree direttamente collegate alla vita privata dell’altro comproprietario.
La sentenza ribadisce che la finalità di sicurezza rappresenta certamente un interesse meritevole di tutela, ma non può giustificare qualsiasi forma di controllo.
Le telecamere devono rispettare i principi di:
In pratica, l’angolo visuale deve essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza del proprietario. Quando la ripresa coinvolge ingressi comuni, cortili, scale o accessi ad abitazioni altrui, il trattamento può diventare illegittimo.
Molti proprietari ritengono che un impianto installato per uso personale sia automaticamente escluso dall’applicazione della normativa sulla privacy.
In realtà, l’esenzione prevista dal GDPR per attività esclusivamente domestiche opera soltanto quando la videosorveglianza resta confinata all’ambito privato.
Se le telecamere riprendono aree frequentate da altri soggetti o spazi comuni, il trattamento dei dati personali deve rispettare le regole previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dai principi elaborati dalla giurisprudenza.
L’orientamento giurisprudenziale più recente conferma che la rimozione può essere disposta quando:
Al contrario, la giurisprudenza tende a considerare legittimi gli impianti che limitano l’inquadratura alle sole aree di proprietà esclusiva o che utilizzano mascheramenti tecnici capaci di escludere la ripresa di spazi comuni e proprietà altrui.
Un aspetto particolarmente importante riguarda il risarcimento del danno.
La Corte ha confermato che l’illegittimità dell’impianto non comporta automaticamente il diritto a ottenere un risarcimento economico.
Per ottenere il danno non patrimoniale è necessario dimostrare concretamente il pregiudizio subito. Non basta provare che la privacy sia stata potenzialmente compromessa.
Occorrono elementi specifici, come:
In assenza di tali elementi, il giudice può ordinare la rimozione dell’impianto senza riconoscere alcun risarcimento.
Chi desidera installare un sistema di videosorveglianza privata dovrebbe verificare preventivamente che:
Una corretta progettazione dell’impianto consente di tutelare la sicurezza senza compromettere la riservatezza degli altri residenti e riduce il rischio di contenziosi giudiziari.
La sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro conferma che la videosorveglianza privata in condominio deve rispettare un delicato equilibrio tra sicurezza e privacy. Le telecamere possono proteggere persone e beni, ma non devono trasformarsi in strumenti di controllo permanente delle aree comuni o degli accessi altrui.
Quando le riprese superano i limiti della proporzionalità e coinvolgono stabilmente spazi condivisi, il giudice può ordinarne la rimozione. Sul piano risarcitorio, invece, resta indispensabile la prova concreta del danno effettivamente subito.
Una telecamera privata può riprendere il vano scala condominiale?
No, salvo situazioni particolari adeguatamente giustificate. In generale le riprese devono essere limitate alla proprietà esclusiva.
È possibile installare una telecamera sul pianerottolo?
Solo se l’inquadratura non coinvolge porte, ingressi o spazi utilizzati da altri condomini.
La sicurezza personale giustifica sempre la videosorveglianza?
No. Anche le esigenze di sicurezza devono rispettare i principi di necessità e proporzionalità previsti dalla normativa privacy.
Se una telecamera viola la privacy ho automaticamente diritto al risarcimento?
No. È necessario dimostrare l’esistenza di un danno concreto e non basta la semplice violazione della normativa.
Le telecamere che riprendono aree comuni devono essere rimosse?
Se il controllo è continuativo e non adeguatamente giustificato, il giudice può ordinarne la rimozione.
Argomenti trattati: videosorveglianza privata, telecamere in condominio, aree comuni, privacy dei condomini, GDPR, proporzionalità delle riprese, rimozione impianto, danno non patrimoniale, tutela della riservatezza, sentenze sulla videosorveglianza condominiale.
Fonte: condominioweb.com
ABR Amministrazioni è una realtà sempre rivolta alla massima competenza amministrativa e tecnica, e all'assoluta trasparenza nell’amministrazione condominiale.
I nostri punti di forza sono la competenza, l'economicità di gestione e l'efficienza nella soluzione di qualsiasi problematica che dovesse interessare il condominio e/o singoli condomini.
Come scegliere il giusto amministratore di condominio
Impianti condominiali irregolari
Cancello sul pianerottolo condominiale
Rifacimento pavimento balcone in condominio
Assemblea condominiale in orari improbabili
Nomina amministratore condominio
Infiltrazioni nelle fondamenta del condominio
Contabilità condominiale trasparente
Terrazzo condominiale in affitto