Quando si affrontano interventi di manutenzione straordinaria o la sostituzione di un ascensore, una delle questioni più frequenti riguarda la ripartizione delle spese tra i condomini. Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Roma chiarisce un principio molto importante: i proprietari di locali commerciali e box devono contribuire alle spese dell'ascensore se le loro unità sono servite dall'impianto, salvo che il regolamento contrattuale preveda un'esclusione chiara ed esplicita.
L'art. 1124 c.c. stabilisce che le spese ascensore condominio devono essere ripartite:
Questo criterio può essere modificato soltanto da un regolamento condominiale contrattuale oppure da un accordo approvato all'unanimità da tutti i condomini. In assenza di una deroga espressa, prevale sempre la disciplina prevista dalla legge.
Il condominio era composto da due scale, ciascuna servita da un proprio ascensore. L'assemblea aveva deliberato lavori straordinari su uno degli impianti, ripartendo la spesa esclusivamente tra i proprietari degli appartamenti attraverso la tabella "scala e ascensore", escludendo invece negozi e box.
Alcuni condomini hanno impugnato la delibera sostenendo che tale esclusione fosse illegittima, poiché il regolamento non prevedeva alcuna clausola che esonerasse tali unità immobiliari dalla partecipazione alle spese.
Con la sentenza n. 5900 del 13 luglio 2026, la Corte d'Appello di Roma ha confermato l'annullamento della delibera limitatamente al criterio di ripartizione delle spese.
Secondo i giudici:
Di conseguenza, non era possibile escludere alcune categorie di proprietari soltanto perché nella tabella millesimale dedicata a scale e ascensore compariva una quota pari a zero.
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda il valore delle tabelle millesimali.
La Corte ha precisato che una semplice tabella denominata "scale e ascensore" non costituisce di per sé una deroga ai criteri legali di ripartizione.
Per escludere determinate unità immobiliari è necessario che il regolamento condominiale contenga una clausola inequivocabile che preveda tale esonero.
In altre parole, una tabella con valori pari a zero non può sostituire una precisa volontà contrattuale.
L'esclusione dalle spese condominiali ascensore è possibile soltanto in due ipotesi:
Diversamente, se l'ascensore serve oggettivamente anche box, autorimesse o locali commerciali, anche i rispettivi proprietari sono tenuti a contribuire alle spese.
La Corte ha inoltre precisato che un errore nella ripartizione delle spese non rende nulla l'intera delibera assembleare, ma comporta la sua annullabilità limitatamente alla parte relativa al criterio di suddivisione dei costi.
Ciò significa che i lavori deliberati restano validi, mentre dovrà essere corretto il piano di riparto rispettando quanto previsto dalla legge o dal regolamento contrattuale.
Questa decisione conferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza: non è sufficiente richiamare una tabella millesimale per derogare ai criteri previsti dal Codice Civile.
Gli amministratori di condominio devono verificare con attenzione il contenuto del regolamento prima di predisporre il riparto delle spese ascensore, evitando esclusioni prive di una base contrattuale chiara.
Per i condomini, invece, la sentenza rappresenta un'importante tutela contro ripartizioni arbitrarie che potrebbero attribuire il costo dei lavori solo ad alcune categorie di proprietari.
Sì, se il negozio è servito dall'impianto e il regolamento non prevede un'esclusione espressa.
Solo se un regolamento contrattuale o un accordo unanime dei condomini stabilisce chiaramente l'esonero.
No. La giurisprudenza ritiene necessaria una clausola contrattuale espressa che deroghi ai criteri previsti dall'art. 1124 c.c.
Generalmente no. È annullabile nella parte relativa alla ripartizione delle spese, mentre la decisione di eseguire i lavori può restare valida.
Per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in funzione dell'altezza del piano, come previsto dall'art. 1124 c.c.
Argomenti trattati: spese ascensore, art. 1124 c.c., ripartizione delle spese, regolamento condominiale, box auto, locali commerciali, tabelle millesimali, delibera assembleare, manutenzione straordinaria, Corte d'Appello di Roma
Fonte: condominioweb.com
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